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Tribunale di Bologna > Appalto e Subappalto
Data: 21/01/2009
Giudice: Pugliese
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 37/09
Parti: Marina R. / Star srl
APPALTO - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE - AZIONE DEGLI AUSILIARI APPALTATORE CONFIGURABILE – APPALTO PUBBLICO - RESPONSABILITA’ COMMITTENTE - CONFIGURABILE.


ART. 1676 C.C.

ART. 29, 2°c., D.LGS. 276/2003

 

Alcuni  dipendenti di una società (I.M.P.L.E. S.r.l.) aggiudicataria di un appaltoper la realizzazione di alloggi destinati alla residenza agevolata commissionato dall’Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) convenivano in giudizio la società ex datrice di lavoro e contestualmente il committente, assumendo di aver lavorato presso l’appalto citato come muratori e di essere rimasti creditori di somme per retribuzioni maturate e non corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro.  Concludevano il ricorso chiedendo la condanna in solido delle convenute per il pagamento delle competenze retributive reclamate, oltre al risarcimento del danno per illegittimo licenziamento (comminato oralmente dal datore di lavoro durate l’esecuzione dell’appalto).

La società ex datrice di lavoro non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. Diversamente il committente si costituiva in giudizio contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto integrale del ricorso, rilevando in particolare che l’appalto in questione doveva riterenersi pubblico con la conseguente inapplicabilità ad esso dell’art. 29, 2° c., d.lgs. 276/2003.

Dopo l’espletamento dell’interrogatorio libero dei ricorrenti e delle prove testimoniali la causa veniva rimessa in decisione ed in seguito interrotta a causa dell’intervenuto fallimento dell’appaltatore. Successivamente il processo veniva riassunto dai ricorrenti nei confronti sia della curatela del fallimento - con domanda limitata ex art. 24 L.F. all’accertamento del rapporto di lavoro e della sussistenza dell’illegittimo licenziamento - sia nei confronti del committente con domanda di condanna (retributiva e risarcitoria) derivante dai suddetti accertamenti. A tale riassunzione si opponeva il committente.

Il Giudice, disponeva la prosecuzione della causa, poi pronunciandosi sulla questione relativa all’applicazione delle disposizioni previste rispettivamente: a) dall’art. 1676 c.c. - in forza della quale coloro che alle dipendenze dell’appaltatore hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda - al committente (ente pubblico economico); b) dall’art. 29 d.lgs. n.  276/2003 -  in forza del quale il committente è obbligato in solido con l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti - nel caso di fallimento dell’appaltatore.

In particolare il giudice, con la pronuncia in commento, conferma l’indirizzo interpretativo condiviso in giurisprudenza secondo il quale l’apertura del procedimento fallimentare (o di altra procedura concorsuale) nei confronti dell’appaltatore non comporta l’improcedibilità dell’azione ex art. 1676 c.c. precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, trattandosi di azione autonoma tra terzi (ausiliari e committente) estranei al fallimento, con la quale gli ausiliari fanno valere un diritto proprio nei confronti di una somma (il corrispettivo dell’appalto) che prima del pagamento è ancora nel patrimonio del committente, terzo rispetto al fallito (incidendo quindi, tale azione, solo indirettamente sul patrimonio del fallito).  In tal senso si è pronunciata anche recentemente la Suprema Corte con sentenza 24 ottobre 2007 n. 22304.

Con ciò valorizzando la finalità della citata disposizione, la quale risponde proprio all’esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell’insolvenza del datore di lavoro-appaltatore, attraverso l’apprestamento di un mezzo di tutela eccezionale, esperibile nei confronti del committente che, pur restando del tutto estraneo al rapporto di lavoro, si è comunque avvantaggiato dell’attività prestata dagli ausiliari.

Ciò premesso il giudice - incentrando l’attenzione sull’art. 1676 c.c. - ha condannato il committente al pagamento delle spettanze retributive reclamate sino alla concorrenza del debito del committente stesso verso l’appaltatore al momento della domanda, ponendo alla base della decisione i conteggi allegati dai ricorrenti (ritenuti redatti in modo esatto).  

Infine il Tribunale - atteso che nel caso concreto lo stesso committente quantificava il debito sussistente verso l’appaltatore in misura superiore rispetto alle somme reclamate dai ricorrenti - nulla ha statuito circa la questione della sufficienza della mera richiesta stragiudiziale ovvero della necessità di una vera e propria domanda giudiziale affinché sia realizzato l’effetto dell’inefficacia solutoria del pagamento fatto all’appaltatore ex art. 1676 c.c..

Del pari non vi è stata alcuna statuizione sull’eccezione sollevata da ACER circa l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 29, 2° c., d.lgs. 276/2003 alle Pubbliche Amministrazioni, essendo stato risolto il giudizio alla luce della norma contenuta nell’art. 1676 c.c.. Merita al riguardo tuttavia rilevare che l’orientamento attualmente prevalso in giurisprudenza afferma l’applicabilità anche agli appalti pubblici della disposizione sopra richiamata, non riguardando l’esclusione prevista dal d.lgs. 276/2003 la PA nel suo ruolo istituzionale (v. Trib. Pavia 29.4.2006 e Trib. Milano 18.11.2008). 

La sentenza che si annota, in sintonia con l’opinione consolidata in giurisprudenza, conferma, tuttavia,  l’applicabilità dell’art. 1676 c.c. agli appalti conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni.